Art. 34.
(Disposizioni in materia di previdenza pensionistica complementare).

      1. Ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente da parte delle regioni in materia di previdenza complementare, la disciplina di riferimento è

 

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costituita dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.
      2. Le modalità di adesione ai fondi pensione possono essere stabilite dalle fonti istitutive anche prevedendo procedure di silenzio-assenso.
      3. Alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alle forme di previdenza complementare deve essere garantita la facoltà di trasferire l'intera posizione individuale ad un'altra forma di previdenza complementare qualora cessino i requisiti di partecipazione, ovvero quando sia decorso un periodo minimo stabilito dalla legge o dalle fonti istitutive.
      4. Le lavoratrici e i lavoratori del pubblico impiego accedono alle forme di previdenza complementare con le modalità contributive previste dagli specifici accordi contrattuali, anche in riferimento al conferimento del trattamento di fine rapporto.